Prenota Online Il Villaggio San Francesco è aperto dal 29 aprile al 30 settembre 2026.
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Regolamento pet Villaggio San Francesco

Regolamento Pet – Villaggio San Francesco

Normativa di riferimento

Relativamente all’accesso dei cani in spiaggia, è necessario attenersi alle norme dell’Ordinanza Balneare del Comune di Caorle – Regolamento tutela animali, art. 9 bis:

«È fatto obbligo, a chi accede con i cani alle spiagge libere del Comune di Caorle, ivi compresa la battigia e le aree antistanti le concessioni dove si potrà solo transitare e non sostare, di tenere gli stessi al guinzaglio, la cui lunghezza non potrà essere superiore a mt. 1,50, nonché dotarli di idonea museruola, fatta eccezione, per l’uso di questa, dei cani di piccolissima taglia quando sono tenuti in braccio o, per tutti, durante lo stazionamento, quando non vi siano altre persone o animali nel raggio di mt. 30. I conduttori dovranno, comunque, avere sempre al seguito la museruola da utilizzare alla bisogna.»

Art. 1 – Identificazione e vaccinazione

L’accesso alla spiaggia è consentito solo ai cani identificati tramite microchip o tatuaggio. Tutti i cani devono essere in regola con la vaccinazione antirabbica, dimostrabile tramite apposita certificazione veterinaria (passaporto, libretto sanitario o modello 12). La vaccinazione antirabbica pre-contagio è obbligatoria.

Art. 2 – Area di balneazione

L’area in cui i cani possono fare il bagno è delimitata da boe.

Non ci sono restrizioni orarie per la balneazione.

Art. 3 – Profilassi e condizioni di salute

Si raccomanda ai proprietari di sottoporre regolarmente i propri cani a profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, parvovirosi), nonché alla profilassi contro i principali parassiti. Si consiglia di evitare l’accesso alla spiaggia a cani con patologie cardiovascolari.

Art. 4 – Collare antipulci e guinzaglio

Prima dell’accesso alla spiaggia, ogni cane deve essere munito di collare antipulci (o equivalente). In spiaggia, il cane deve essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri e fissato saldamente a un paletto o altro supporto stabile conficcato nella sabbia.

Art. 5 – Museruola

Il proprietario o detentore deve avere sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di necessità per la sicurezza di persone o animali, su richiesta del personale interno o delle Autorità competenti.

Art. 6 – Sicurezza, acqua e zona d’ombra

L’accompagnatore deve assicurarsi che il cane non possa raggiungere persone o animali vicini. È inoltre obbligatorio predisporre una ciotola con acqua sempre disponibile e garantire all’animale una zona d’ombra per ripararsi dal sole.

Art. 7 – Deiezioni

Le deiezioni solide devono essere immediatamente rimosse e depositate negli appositi contenitori. Le deiezioni liquide devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, a cura del proprietario.

Art. 8 – Comportamento e limitazioni di accesso

L’accompagnatore deve evitare, per quanto possibile, latrati prolungati o comportamenti troppo vivaci. In caso contrario, sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Il personale di vigilanza ha facoltà insindacabile di chiedere l’allontanamento.

È vietato l’accesso a cani con sindrome aggressiva e a femmine in calore.

Art. 9 – Passeggiate fuori dalla spiaggia

Ogni due ore circa, l’accompagnatore dovrà condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata.

Art. 10 – Assegnazione degli ombrelloni

Il gestore dello stabilimento assegna l’ombrellone alla famiglia con il cane e può disporne lo spostamento se necessario per il buon funzionamento del servizio. Ogni ombrellone può ospitare al massimo 4 persone e 2 cani.

Art. 11 – Custodia e responsabilità

I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare. La responsabilità civile e penale per eventuali danni è a carico del proprietario. Il personale interno vigilerà sul rispetto del regolamento.

Art. 12 – Violazioni e segnalazioni

In caso di violazione del regolamento, il trasgressore sarà invitato a lasciare lo stabilimento. La Direzione si riserva la facoltà di segnalare alle Autorità competenti (Polizia Locale e ULSS) le violazioni delle normative di legge, ad esempio l’assenza di microchip o la mancata osservanza delle norme per i cani pericolosi.

Art. 13 – Permanenza nell’area dedicata

Nella spiaggia adibita non è consentito sostare con il cane al di fuori dell’area dedicata alla balneazione. Per permanere in spiaggia con il proprio animale è necessario prenotare un ombrellone tramite il servizio spiaggia.