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Regolamento

REGOLAMENTO INTERNO PER L'OSPITE DEL CENTRO VACANZE VILLAGGIO SAN FRANCESCO


Art. 1
L’Ospite all’arrivo deve presentarsi all’Ufficio Accettazione con valido documento di riconoscimento per sé e per ciascun componente del proprio nucleo ai fini delle registrazioni di legge. Alle persone così registrate verrà consegnato il camping-pass. L’accesso e la presenza nel Centro Vacanze di persone non autorizzate comporta:
- violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza;
- violazione dell’art. 614 C.P. (violazione di domicilio);
- violazione dell’art. 633 C.P. (invasioni di terreni ed edifici);
- violazione dell’art. 624 C.P. (furto di servizi);
- reato di truffa contrattuale.

 
Art. 2
Permanenza minima: VILLAGGIO: 7 giorni salvo autorizzazioni CAMPEGGIO: 2 giorni salvo autorizzazioni 


Art. 3
L’ingresso degli autoveicoli è concesso solo con tessera magnetica. L’Ospite è tenuto a controllare l’esattezza delle registrazioni, a segnalare alla Direzione ogni discordanza ed a notificare preventivamente le variazioni, quali il cambio della piazzola, l’arrivo e la partenza di persone. La Direzione è autorizzata a vietare l’ingresso nel Centro Vacanze o a rimuovere i mezzi, all’interno dello stesso, che non risultassero regolarmente registrati addebitando all’Ospite tutte le spese a cui si dovesse andare incontro in caso di rimozione forzata. L’Ospite in caso di introduzione di persone non registrate o clandestine è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, un importo pari alla tariffa di soggiorno del periodo, per ciascuna persona, per una permanenza minima di 8 (otto) giorni, salva la insindacabile facoltà della Direzione del Centro Vacanze di risolvere immediatamente il contratto con immediata espulsione dell’Ospite e del suo nucleo. 


Art. 4
L’Ospite è edotto del fatto che per ogni piazzola può essere installata una sola roulotte o, alternativamente, un camper o una tenda oltre ad un solo veicolo (auto o moto). Per le piazzole il numero massimo di persone consentite è di sei. È consentita l’eventuale installazione di una tendina ”accessoria”, di piccole dimensioni (canadese, igloo, ecc.) solo dopo l’autorizzazione. 


Art. 5
17 Regolamento dettagliato La piazzola può essere scelta dall’Ospite, tenendo conto delle indicazioni del personale. Le piazzole a prenotazione possono essere occupate solo previa autorizzazione della Direzione. Non si effettuano cambi piazzola se non per motivi rilevanti a giudizio della Direzione. Tutte le attrezzature, ivi compresi i veicoli, devono essere ordinatamente sistemate entro i confini della piazzola per il Campeggio e negli appositi parcheggi numerati per il Villaggio. È assolutamente vietato parcheggiare qualsiasi autoveicolo sulle strade di transito e occupare anche temporaneamente le altre piazzole, seppure libere, pena l’addebito del corrispettivo per la piazzola occupata. 


Art. 6
Qualora la partenza non avvenga entro il prescritto termine giornaliero, I’Ospite, previa autorizzazione della Direzione, per poter rimanere anche oltre il limite sarà tenuto a pagare una notte supplementare. 


Art. 7
La Direzione si riserva la facoltà di consentire l’entrata di visitatori ed ospiti giornalieri con permesso gratuito di breve durata, compatibilmente con le esigenze organizzative del Centro Vacanze, qualora il visitatore/ospite prolungasse la sua visita è tenuto a pagare la tariffa come da listino prezzi. L’Ospite del Centro Vacanze è tenuto ad accertarsi che i propri visitatori siano in possesso di autorizzazione della Direzione ed è responsabile del loro comportamento all’interno del Centro. Ai visitatori è proibita l’entrata con l’autovettura. 


Art. 8
Cani ed altri animali sono ammessi nel Centro Vacanze nei limiti delle zone adibite e nei casi previsti dall’articolo unico della Legge N. 37 del 12-02-1974 e della Legge N. 376 del 25-08-1988 in tema di cani per accompagnamento dei non vedenti, che potranno usufruire di tutte le strutture. Tutti i possessori di animali devono presentare regolare libretto sanitario e assicurazione del loro amico animale. La tariffa è indicata nel nostro listino prezzi alla voce animali. 

Art. 9
A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività, giochi e l’uso di apparecchiature che provochino disturbo agli Ospiti del Centro. In particolare durante le ore di silenzio (23.30-07.00/13.00-15.00) non sono consentiti: gli arrivi e le partenze; l’entrata, l’uscita e la circolazione di veicoli a motore; l’uso di impianti e attrezzature sportive e di svago; il montaggio e smontaggio di tende. Quanti rientrassero in Campeggio dopo le ore 23.30 dovranno lasciare l’auto e/o motoveicolo nel parcheggio esterno o interno all’ingresso fino al mattino. 


Art. 10
Per il quieto vivere e la sicurezza di tutti l’automobile va usata il meno possibile ed in ogni caso la velocità non deve essere superiore a 10 km/h, mentre per la moto l’andatura deve essere a passo d’uomo. 


Art. 11
Gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri figli, la cui vivacità, educazione e necessità non possono andare a discapito della quiete, sicurezza ed igiene degli altri Ospiti. Inoltre, i più piccoli devono essere sempre accompagnati da una persona adulta ai servizi igienici ed essere sorvegliati durante il bagno in mare e in piscina e durante l’utilizzo delle attrezzature di svago. L’Ospite si impegna al risarcimento dei danni causati dai minori anche nei confronti dei terzi. 
Art. 12
È vietato: gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; scavare nel terreno buche o canaletti; accendere fuochi all’aperto; il grill può essere usato a condizione che non costituisca disturbo o pericolo; danneggiare la vegetazione; versare sul terreno oli, carburanti, liquidi bollenti, salati o di rifiuto; lavare auto o altri mezzi sul campo; lavare o lavarsi alle fontanelle sul campo; sprecare od usare impropriamente l’acqua; stendere o fare recinzioni, legare od ancorare alcunché alle piante, tirare corde ad altezza d’uomo ed installare quant’altro possa costituire potenziale pericolo ed essere di intralcio al libero passaggio; usare apparecchiature come stufette, fornelli elettrici, scalda acqua ecc. La fornitura di corrente elettrica nelle piazzole è di 10 Ampère. Impianti a norma CEE. 


Art. 13
I mezzi mobili di pernottamento possono dotarsi di apposite coperture supplementari purché le stesse siano esclusivamente appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano dalla sagoma del mezzo stesso.

 

 

Art. 14
Gli oggetti rinvenuti nell’ambito del Centro Vacanze devono essere consegnati alla Direzione o all’Ufficio Informazioni per gli adempimenti prescritti dalla legge. 

 
Art. 15
L’uso delle attrezzature sportive e di svago avviene a rischio e pericolo dell’utente, inoltre, la Direzione non risponde delle perdite, deterioramenti e furti subiti nell’ambito del Centro Vacanze. L’Ospite prende atto che presso l’Ufficio Informazioni esiste un servizio per la custodia di valori. Salvo la copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi, l’amministrazione non risponde per danni che possono derivare da: temporali, grandinate ed ogni altro evento naturale, casi fortuiti, incendio, furto, ecc. L’Ospite assicurato in proprio si impegna a non cedere, in caso di sinistro, i propri diritti e l’azione di rivalsa alla propria compagnia o a terzi contro il Centro Vacanze. 


Art. 16
L’uso delle piscine è gratuito, tranne il Parco Acquatico, strettamente riservato ai clienti del Centro Vacanze. 


Art. 17
Ogni malattia infettiva dovrà essere denunciata immediatamente alla Direzione o al medico del Centro Vacanze. 


Art. 18
L’Ospite dichiara di essere stato edotto dell’Ordinanza di Capitaneria di Porto ed esposto nei vari punti di accesso alla spiaggia e nei vari uffici che regola i comportamenti sulla spiaggia. Prende conseguentemente atto dei divieti circa il bagnarsi con il mare agitato, durante i temporali, di notte, nei corridoi d’uscita delle barche a vela e windsurf, comunque, quando sono issate le bandiere rosse. 


Art. 19
L’Ospite è edotto che nell’ambito del Centro Vacanze viene assicurato un servizio di vigilanza espletato da personale riconoscibile. Tale personale dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari qui contenute. L’Ospite si impegna a favorire detta attività di vigilanza e controllo, mettendosi in qualsiasi momento a disposizione del personale di vigilanza, fornendo, se richieste, le proprie generalità ed autorizzando l’accesso ai veicoli o agli alloggiamenti. 


Art. 20
L’Ospite prende atto del divieto di svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale ed artigianale nell’ambito del Centro Vacanze. 


Art. 21
Il pagamento del soggiorno, deve essere effettuato entro 3 giorni dalla data di arrivo. Il ritiro della ricevuta finale è obbligatorio anche se la stessa verrà emessa per un importo a zero. L’obbligo dell’osservanza della legge italiana prescrive l’emissione della ricevuta fiscale al termine del servizio erogato.

Art. 22
In caso di mancato pagamento di corrispettivo pattuito e, comunque dovuto, l’Ospite autorizza il Centro Vacanze ad emettere a suo carico tratta a vista con spese. I pagamenti dilazionati producono interessi nella misura del 10% in più del tasso ufficiale di sconto con un minimo del 18% annuo. L’Ospite riconosce al Centro Vacanze la facoltà di ritenere le cose di sua proprietà finché non fosse soddisfatto del suo credito, riconoscendo altresì l’applicabilità di quanto prescritto dall’art. 2756 C.C., 3° comma. 


Art. 23
Ritardi nell’arrivo devono essere tempestivamente comunicati al Centro Vacanze e comunque, come per le partenze anticipate, comportano il pagamento dell’intero periodo prenotato. Per il Campeggio nel caso di partenza anticipata o arrivo in ritardo rispetto al giorno previsto, verrà addebitata la tariffa di piazzola disabitata per i giorni non goduti. Eventuali ritardi di oltre 24 ore non comunicati comportano l’annullamento della prenotazione. 


Art. 24
Eventuali problematiche e/o reclami dovranno essere effettuati entro le 24 ore dall’arrivo presso l’Ufficio Informazioni. Oltre tale termine non verranno presi in considerazione. 


Art. 25
Danni e/o rotture recati alla struttura del Centro Vacanze verranno quantificati e saldati in loco. 


Art. 26
Per qualsiasi controversia viene fissato quale Foro territorialmente competente quello di Treviso e l’Ospite rinuncia espressamente alla competenza di qualunque diversa Autorità Giudiziaria.

 





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